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Cos’è il regolamento EUDR
Il regolamento EUDR (EU Deforestation Regulation) è la nuova normativa europea pensata per prevenire la deforestazione e il degrado forestale legati alla produzione e al commercio di alcune materie prime.
Secondo quanto definito dal testo normativo, la deforestazione è intesa come la conversione delle foreste ad uso agricolo, sia essa indotta direttamente o indirettamente dall’attività umana. Il degrado forestale, invece, comprende alterazioni strutturali della copertura forestale, come la trasformazione di foreste primarie o naturalmente rigenerate in piantagioni o altri tipi di aree boschive.
L’EUDR è stato pubblicato il 9 giugno 2023 ed è entrato ufficialmente in vigore il 29 giugno 2023, con una fase transitoria pensata per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni. Inizialmente, il regolamento avrebbe dovuto cominciare il periodo di applicazione a partire dal 30 dicembre 2024, ma successivamente è stato posticipato di un anno.
Vediamo quali sono le nuove scadenze.
- 30 dicembre 2025: entrata in vigore per grandi imprese e commercianti.
- 30 giugno 2026: entrata in vigore per le Piccole e Medie Imprese (PMI).
L’EUDR si inserisce nel contesto del Green Deal europeo, la strategia dell’UE per una transizione ecologica che ha come obiettivo la carbon neutrality entro il 2050. Insieme a misure come il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) e la Plastic Tax, rappresenta uno dei tasselli fondamentali della politica ambientale europea.
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Quali sono gli obiettivi del regolamento EUDR?
L’EUDR andrà a sostituire il regolamento EUTR (EU Timber Regulation), in vigore dal 2013, che imponeva alle aziende l’obbligo di garantire che il legname e i prodotti derivati immessi nel mercato dell’UE fossero stati raccolti legalmente, in conformità con le leggi del Paese di origine.
Con il nuovo regolamento l’ambito si amplia: non basta più la legalità, ma è necessario dimostrare che le merci non sono collegate in alcun modo a deforestazione o degrado forestale, indipendentemente dal fatto che siano state prodotte legalmente nel Paese di origine.
Si tratta di una misura centrale nel percorso europeo verso una maggiore sostenibilità, che punta a interrompere il legame tra il consumo di materie prime all’interno dell’UE e la distruzione degli ecosistemi forestali nei Paesi produttori.
Nel dettaglio gli obiettivi previsti dal regolamento sono:
- ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale causati dall’UE a livello globale e la perdita di biodiversità;
- abbassare di almeno 32 milioni di tonnellate all’anno le emissioni di carbonio legate a questi processi;
- diminuire l’uso e il consumo di prodotti che partecipano alla deforestazione e alla degradazione delle foreste;
- promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale lungo la catena di fornitura.
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Su quali prodotti si applica il regolamento EUDR?
Il regolamento EUDR si applica a una serie di materie prime considerate ad alto rischio di deforestazione, oltre ai prodotti derivati che le contengono o che sono stati fabbricati utilizzandole.
Attualmente, le 7 materie prime direttamente contemplate dal regolamento sono:
- legno;
- gomma;
- bovini;
- caffè;
- cacao;
- palma da olio;
- soia.
Il regolamento si applica, inoltre, ai prodotti derivati da queste materie prime, il cui elenco completo è consultabile nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115.
Sono però da escluse le merci immesse sul mercato o esportate a titolo non commerciale.
La Commissione europea si è riservata la possibilità di ampliare in futuro l’elenco delle materie prime soggette a regolamentazione, sulla base di nuove evidenze scientifiche o tendenze nei mercati globali.
Va infine evidenziato che l’EUDR non annulla eventuali iniziative di tracciabilità già in atto, ma può affiancarsi a esse. Un esempio è la licenza FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), già prevista per determinati prodotti in legno e carta provenienti da Paesi partner dell’UE.
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Le 3 fasi operative del regolamento EUDR
Per poter immettere sul mercato europeo o esportare un prodotto soggetto al regolamento EUDR, è obbligatorio svolgere un processo strutturato di due diligence.
Questo processo è pensato per garantire che le materie prime e i prodotti interessati non siano associati a deforestazione o degrado forestale e che siano stati prodotti nel rispetto delle leggi del Paese di origine.
Nello specifico, le 3 fasi del processo sono:
- verifica della rilevanza del prodotto;
- esercizio della due diligence;
- dichiarazione di due diligence.
Verifica della rilevanza del prodotto
Prima di tutto, l’operatore deve verificare se il prodotto rientra nell’ambito di applicazione del regolamento.
L’elenco completo dei prodotti interessati è disponibile nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 e si basa sulla nomenclatura combinata doganale (codici NC).
Sono escluse le merci prodotte prima del 29 giugno 2023 (fatta eccezione per i prodotti in legno immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 2027) e i materiali riciclati.
Esercizio della due diligence
Una volta verificata la rilevanza del prodotto, si passa all’effettivo esercizio della due diligence, che si articola in 3 sottofasi obbligatorie.
1. Raccolta delle informazioni
L’operatore deve raccogliere, organizzare e conservare per almeno 5 anni una serie di informazioni dettagliate per ogni prodotto interessato. Vediamo quali sono:
- descrizione del prodotto;
- quantità espressa in chilogrammi netti, volume netto o unità di misura prevista dalla nomenclatura;
- Paese di produzione;
- geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di origine con indicazione delle coordinate di latitudine e longitudine per ciascun sito produttivo (per i bovini la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti dove gli animali sono stati allevati);
- periodo di produzione delle materie prime;
- nomi, indirizzi e contatti dei fornitori e dei clienti;
- prove verificabili di assenza di deforestazione (dopo il 31 dicembre 2020) e di rispetto della legislazione del Paese di origine, incluse autorizzazioni sull’uso del suolo.
2. Valutazione del rischio
Dopo aver raccolto tutte le informazioni, l’operatore deve valutare il rischio che il prodotto non sia conforme all’articolo 3 del regolamento. Vediamo i criteri da considerare:
- il livello di rischio del Paese, che sarà classificato dalla Commissione come basso, standard o alto;
- la presenza di foreste nella zona di produzione;
- l’attendibilità e la fonte delle informazioni raccolte;
- fattori di instabilità del Paese come corruzione, conflitti, scarsa applicazione delle leggi o violazioni dei diritti umani;
- la complessità della catena di approvvigionamento e i rischi di commistione con materie prime non conformi;
- la presenza di segnalazioni o precedenti episodi di non conformità.
3. Attenuazione del rischio
Se il rischio risulta superiore a zero, l’operatore deve adottare misure concrete per ridurlo a un livello nullo o trascurabile prima di procedere. Ecco le possibili azioni da attuare.
- richiedere informazioni o documenti aggiuntivi ai fornitori;
- eseguire audit o verifiche indipendenti;
- rafforzare i sistemi di tracciabilità lungo la catena di fornitura;
- sostenere i fornitori, in particolare i piccoli produttori, nello sviluppo di pratiche conformi;
- nominare un responsabile della conformità e predisporre una funzione di audit interna (solamente per operatori non PMI).
Tutte le misure adottate devono essere documentate e riesaminate periodicamente.
Dichiarazione di due diligence
Una volta concluso il processo e stabilito che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile, l’operatore è tenuto a presentare alle autorità una dichiarazione ufficiale di due diligence.
Questa dichiarazione, da trasmettere tramite il sistema informativo europeo in corso di definizione, deve contenere:
- dati identificativi dell’operatore;
- codice NC, descrizione e quantità del prodotto;
- paese di produzione e geolocalizzazione precisa degli appezzamenti/stabilimenti;
- eventuale riferimento a precedenti dichiarazioni;
- una dichiarazione formale dell’operatore che attesti l’esercizio della due diligence e l’assenza di rischio significativo.
La dichiarazione deve essere conservata per almeno 5 anni. Con il suo invio, l’operatore si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto al regolamento EUDR.

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Quali sono i divieti e le sanzioni previste dal regolamento EUDR
Uno degli elementi centrali del Regolamento EUDR è il divieto assoluto di immettere, rendere disponibili sul mercato o esportare materie prime e prodotti interessati. Questo divieto si applica quando non vengono soddisfatte congiuntamente 3 condizioni fondamentali.
- Essere a deforestazione zero: le materie prime devono provenire da terreni che non siano stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Per i prodotti in legno, si aggiunge l’obbligo che il legno non sia stato raccolto in modo da causare degrado forestale dopo quella data.
- Essere conformi alla legislazione del Paese di produzione: è richiesto il rispetto di tutte le normative applicabili nel Paese d’origine, comprese quelle ambientali, forestali, fiscali, commerciali e doganali, nonché i diritti delle popolazioni indigene.
- Essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza: gli operatori, e in alcuni casi anche i commercianti che non rientrano nella categoria delle PMI, devono presentare una dichiarazione formale che attesti di aver svolto un processo di due diligence completo, dimostrando la conformità ai due criteri precedenti.
Sul fronte delle sanzioni, il regolamento prevede che ogni Stato membro sia responsabile della definizione e applicazione delle misure punitive.
Tuttavia, fissa dei criteri minimi comuni, stabilendo che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
L’importo massimo delle multe non può essere inferiore al 4% del fatturato annuo dell’operatore o commerciante responsabile della violazione, calcolato sull’anno finanziario precedente.
Le sanzioni possono includere anche:
- la confisca dei prodotti non conformi;
- il blocco dell’accesso al mercato;
- il recupero delle spese sostenute dalle autorità per le attività di controllo.
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I 5 vantaggi per le aziende nel conformarsi al regolamento EUDR
Adeguarsi al regolamento EUDR non è solo un obbligo normativo, ma anche un’opportunità strategica per le imprese che intendono intraprendere un percorso di sostenibilità aziendale.
Oltre a ridurre il rischio di sanzioni, la conformità può generare valore concreto lungo tutta la catena di fornitura. Ecco quali sono i 5 vantaggi chiave.
- Rafforzamento delle pratiche sostenibili: dimostrare che i propri prodotti non contribuiscono alla deforestazione o al degrado forestale rafforza l’impegno ambientale dell’azienda e allinea le attività a standard internazionali sempre più richiesti da stakeholder, clienti e investitori.
- Riduzione del rischio di sanzioni: rispettare le disposizioni del regolamento significa evitare multe, blocchi commerciali o danni economici legati alla non conformità, riducendo l’esposizione a rischi legali e operativi.
- Maggiore trasparenza lungo la supply chain: il processo di due diligence obbliga le aziende a mappare in modo dettagliato la propria catena di fornitura, migliorando la tracciabilità e favorendo una gestione più efficace dei fornitori.
- Reputazione aziendale rafforzata: adottare pratiche di approvvigionamento responsabili contribuisce a costruire un’immagine positiva dell’azienda, aumentando la fiducia da parte di consumatori, partner e investitori.
- Accesso a nuovi mercati e opportunità di business: la crescente domanda globale di prodotti sostenibili apre le porte a nuovi canali commerciali e partnership strategiche. La conformità al regolamento può diventare un vantaggio competitivo, soprattutto nei mercati regolati o ad alta sensibilità ambientale.