Negli ultimi mesi del 2024, la COP 29, tenutasi a Baku, in Azerbaigian, ha catturato l’attenzione globale, generando un acceso dibattito.
Tra risultati che hanno suscitato critiche da parte dei Paesi in via di sviluppo e la necessità di tempo per valutare in modo più oggettivo quanto discusso, anche per noi di Up2You è il momento di fare il punto.
Quali sono stati i risultati concreti di questa conferenza? E in che modo l’aggiornamento dell’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi potrebbe influenzare le future strategie climatiche? Scopriamolo insieme!
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Finanza climatica: in cosa consiste? Promesse e realtà dell'accordo di Baku
La Conferenza delle Parti di Baku si è conclusa con un accordo che molti Paesi in via di sviluppo hanno definito insoddisfacente.
Il documento finale impegna i Paesi industrializzati a destinare almeno 300 miliardi di dollari all’anno ai Paesi in via di sviluppo entro il 2035, triplicando l’obiettivo precedente di 100 miliardi annui previsto per il 2025.
Tuttavia, questa cifra rimane ben al di sotto dei 1.300 miliardi annui indicati dagli esperti come indispensabili per affrontare efficacemente la crisi climatica.
I 300 miliardi annui saranno erogati progressivamente nei prossimi 11 anni attraverso sovvenzioni a fondo perduto e prestiti a tassi agevolati, con il contributo di risorse sia pubbliche che private. I Paesi sviluppati avranno un ruolo centrale nella mobilitazione di questi fondi, ma le modalità esatte di attuazione sollevano ancora dubbi.
Parallelamente, l’accordo stabilisce l’obiettivo di mobilitare 1.300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035, attingendo a fonti pubbliche e private ancora non chiaramente identificate.
Questo obiettivo, pur essenziale per rispondere alle esigenze del Sud globale, resta privo di vincoli legali, deludendo i Paesi più vulnerabili che richiedono finanziamenti immediati per progetti di adattamento urgenti e spesso privi di ritorni economici.
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Finalizzato l’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi: la COP 29 sblocca i mercati del carbonio
Alla COP26 di Glasgow nel 2021, dopo anni di negoziati, è stata finalmente approvata la sezione dell'Accordo di Parigi dedicata alla cooperazione internazionale e ai mercati del carbonio: l'Articolo 6.
Con la COP 29 di Baku, l'Articolo 6 è stato ulteriormente finalizzato, delineando tre approcci fondamentali che consentono ai Paesi aderenti di cooperare volontariamente per raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni e adattamento, noti come Nationally Determined Contributions (NDCs).
Ecco quali sono le tre sottocomponenti principali dell'Articolo 6.
Articolo 6.2: meccanismo de-centralizzato
- Consente la collaborazione tra Paesi tramite accordi bilaterali o multilaterali per trasferire riduzioni delle emissioni attraverso unità autorizzate, chiamate ITMO (Internationally Transferred Mitigation Outcomes).
- Si basa su un meccanismo de-centralizzato, gestito direttamente dalle parti coinvolte.
- Garantisce trasparenza e tracciabilità per prevenire il doppio conteggio delle riduzioni, ovvero quando lo stesso progetto di riduzione delle emissioni viene registrato in più programmi o registri, generando crediti duplicati.
Articolo 6.4: meccanismo centralizzato
- Crea un mercato internazionale del carbonio supervisionato dall’UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).
- Consente la generazione di crediti di carbonio, sia autorizzati che non autorizzati, derivanti da progetti certificati di riduzione o rimozione delle emissioni.
Articolo 6.8: meccanismi non di mercato
- Introduce un programma di lavoro per promuovere approcci cooperativi che non si basano sui mercati del carbonio.
- Favorisce la collaborazione attraverso trasferimenti tecnologici, supporto finanziario o iniziative condivise, senza il trasferimento diretto di risultati di mitigazione.
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6.2 vs 6.4: approcci diversi alla gestione dei crediti di carbonio
L’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi definisce due pilastri principali per incentivare la cooperazione internazionale nella riduzione delle emissioni.
Vediamo come funzionano nel dettaglio.
Articolo 6.2: scambi bilaterali o multilaterali
L’Articolo 6.2 introduce un meccanismo de-centralizzato che consente ai Paesi di collaborare attraverso accordi bilaterali, multilaterali e, secondo alcune interpretazioni, anche unilaterali, noti come “approcci cooperativi”.
Le riduzioni delle emissioni scambiate tra Paesi prendono il nome di Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO). Questi possono essere misurati in tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2 eq) o in altri parametri, come i chilowattora (kWh) di energia rinnovabile.
Articolo 6.4: il mercato globale del carbonio
L’Articolo 6.4 istituisce un mercato internazionale del carbonio supervisionato dalle Nazioni Unite attraverso l’Article 6.4 Supervisory Body (SBM). Questo organismo avrà il compito di garantire che i progetti rispettino standard elevati di integrità ambientale e trasparenza.
Vediamo come funzionerà.
- Registrazione dei progetti: gli sviluppatori di progetti dovranno sottoporre le loro iniziative all’approvazione sia del Paese ospitante sia del Supervisory Body.
- Emissione dei crediti: una volta approvati, i progetti potranno emettere crediti di carbonio certificati, denominati Unità di Riduzione delle Emissioni (A6.4ER) ai sensi dell’Articolo 6.4.
- Acquisto dei crediti: questi crediti potranno essere acquistati da Paesi, aziende e persino individui, favorendo un mercato globale che incentiva la riduzione delle emissioni.
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Come funziona il PACM: le novità in 6 punti
Durante la COP 29, è stato raggiunto un consenso su regole, modalità e procedure fondamentali per il commercio e l'accreditamento dei crediti di carbonio, volti alla compensazione delle emissioni di CO2, attraverso il Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM). Queste misure mirano a rendere il sistema più trasparente, efficace e inclusivo.
Ecco i principali punti individuati:
1. Procedura definita per l’autorizzazione delle riduzioni di emissioni
I Paesi ospitanti dovranno fornire una dichiarazione ufficiale di autorizzazione per confermare se le riduzioni delle emissioni possono essere utilizzate per:
- il raggiungimento dei Nationally Determined Contributions (NDC);
- altri scopi internazionali.
2. Creazione di un registro internazionale
Un nuovo registro sarà implementato per tracciare e registrare:
- le riduzioni delle emissioni;
- le transazioni di crediti di carbonio.
L’obiettivo principale è evitare il doppio conteggio, assicurando una contabilizzazione trasparente e rigorosa.
3. Definizione delle metodologie di valutazione
Saranno sviluppate metodologie standardizzate per:
- valutare le riduzioni delle emissioni;
- monitorare le attività di rimozione del carbonio, affrontando il rischio di non-permanenza (ad esempio, il rilascio del carbonio sequestrato).
4. Supporto tecnico e scientifico
Il PACM, nell’ambito dell’Articolo 6.4, avrà il compito di fornire:
- expertise tecnica e scientifica per supportare lo sviluppo delle metodologie;
- linee guida per migliorare l’efficacia dei progetti di riduzione e rimozione del carbonio.
5. Transizione dal CDM al PACM
Le attività di riforestazione registrate sotto il Clean Development Mechanism (CDM) potranno essere trasferite al PACM. Questo trasferimento dovrà:
- conformarsi alle nuove norme e procedure previste dall’Articolo 6.4;
- rispettare criteri di valutazione più rigorosi per garantire standard elevati di integrità ambientale.
6. Coinvolgimento delle comunità locali e dei popoli indigeni
La COP 29 ha sottolineato l’importanza di includere:
- esperti indipendenti;
- comunità locali e popoli indigeni.
Questo approccio mira a garantire che le metodologie e le linee guida siano sostenibili, inclusive e rispettose delle realtà territoriali.