Emission Trading System: cos'è il sistema ETS e come funziona

Il sistema EU ETS si differenzia dal mercato di carbonio volontario: scopri perché e se la tua azienda rientra nei settori soggetti a obblighi e sanzioni.
In questo articolo
ETS (Emissions Trading System): di cosa si tratta
Come funziona il sistema EU ETS?
Le sanzioni previste per chi non rispetta il sistema ETS
Quali settori rientrano nel sistema ETS
Come si verificano le dichiarazioni in merito all’ETS?‍
‍Cosa puoi fare se la tua azienda è sottoposta a ETS
ETS, significato di questo acronimo e normative europee
Scritto da
Luigi Ammirati
Aggiornato al
8.10.2024

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Emissions Trading System (ETS): di cosa si tratta


ETS
è il sistema “cap&trade” per lo scambio delle quote di emissione dell’UE. Si tratta di un sistema che fissa un tetto massimo (cap) alle emissioni prodotte dalle aziende dei principali settori industriali e del comparto dell’aviazione, al quale corrisponde un equivalente numero di “quote” (1 ton di CO₂eq. = 1 quota), che possono essere acquistate e vendute su un apposito mercato (trade).

L'obiettivo è quello di arrivare entro il 2030 a una diminuzione del 40% delle emissioni rispetto a quelle registrate nel 2005.

Il sistema è attivo in tutti i Paesi dell'UE e nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein e Norvegia, oltre alle centrali elettriche dell’Irlanda del Nord. Da gennaio 2020 l’EU ETS è collegato anche al sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera.

ETS è regolamentato dalla direttiva 2003/87/CE, conosciuta come Direttiva ETS (oggi integrata dalla EU ETS2). Quest’ultima ha introdotto la riduzione delle emissioni anche per le PMI, non incluse nel precedente regolamento, per gli edifici e per il trasporto su strada.

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Come funziona il sistema EU ETS?

Come abbiamo visto, per ogni settore interessato viene assegnato un tetto massimo di emissioni e un equivalente numero di quote. Ogni azienda attiva nei settori interessati è tenuta a bilanciare annualmente le emissioni prodotte (verificate da un ente terzo) con lo stesso numero di quote. Le quote possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito:

  • nel primo caso vengono vendute attraverso aste pubbliche, alle quali partecipano soggetti accreditati che acquistano principalmente per compensare le proprie emissioni, ma possono alimentare il mercato secondario del carbonio;

  • nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei.


In entrambi i casi, il numero di quote assegnate viene stabilito in base a benchmark aggiornati a livello europeo, per tener conto dei progressi tecnologici. Inoltre, il quantitativo complessivo disponibile diminuisce nel tempo, imponendo così una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ETS.

A questo punto, per le aziende si aprono 2 possibili scenari:

  1. vengono prodotte più emissioni rispetto al numero di quote assegnate
  2. vengono prodotte meno emissioni rispetto al numero di quote assegnate.


Le imprese che non riescono a coprire le emissioni prodotte, con le quote assegnate, devono acquistare altre quote all’asta o da altre imprese, così da bilanciare il numero di emissioni in eccesso. Viceversa, le imprese che hanno prodotto meno emissioni rispetto alle quote assegnate possono vendere queste ultime.

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Le sanzioni previste per chi non rispetta il sistema ETS


Sono previste sanzioni quando:

  • viene esercitata la propria attività senza avere l’autorizzazione a emettere gas serra;

  • vengono apportate modifiche tecnologiche agli impianti o alle metodologie di monitoraggio delle emissioni, senza provvedere a una richiesta di aggiornamento alle autorizzazioni;

  • vengono rilasciate informazioni false, non veritiere o non congruenti rispetto alle informazioni raccolte dal verificatore;

  • le quote restituite non corrispondono a quanto dichiarato, o viene omessa la dichiarazione di quanto effettivamente sia stato emesso;

  • non viene fornita la comunicazione relativa alla chiusura o sospensione dell’attività entro i termini e nelle modalità previste.


All’accertamento della violazione, segue l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate.

Stesso tipo di sanzione è previsto per i gestori che non provvedono a comunicare al Comitato, entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell’impianto nell’anno solare precedente, corredata da relativo attestato di verifica.

Nel caso in cui la restituzione delle quote da parte del gestore non corrisponda a quanto dichiarato, o in caso di omessa dichiarazione di quanto effettivamente emesso, si applicano sanzioni pecuniarie per ogni quota non restituita.

Nel caso dei raggruppamenti, le sanzioni relative alla mancata restituzione di quote da parte dei singoli impianti raggruppati si applicano all’amministratore fiduciario: la responsabilità dell’amministratore fiduciario non esclude però la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni.

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Quali settori rientrano nel sistema ETS


Rientrano nel sistema ETS oltre 10.000 impianti dei seguenti settori:

  • settori industriali ad alta intensità energetica, che si occupano ad esempio della produzione d'acciaio, metalli di vario tipo, plastiche, o raffinerie;
  • produttori di energia;
  • aziende operanti nel settore dell’aviazione.


Possono avvalersi della possibilità di esclusione dall'EU ETS le azione che producono una quantità ridotta di emissioni, cioè con impianti con emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO₂ equivalente o, nel caso di impianti di combustione, con potenza termica nominale inferiore a 35 MW.

Al contrario del Voluntary Carbon Market, questo sistema è obbligatorio per tutte le aziende che operano nei settori all’interno dei Paesi firmatari. Il 31 marzo di ogni anno, queste aziende devono produrre la rendicontazione delle emissioni di CO₂ equivalente e, nel caso fossero eccedenti rispetto alle quote stabilite, hanno l’obbligo di rimettersi in pari entro il 30 aprile.

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Come si verificano le dichiarazioni in merito all’ETS?


Le dichiarazioni relative all’EU ETS in Italia, come in tutti gli Stati che hanno partecipato a questo sistema, devono essere validate da un organo competente. Questo può valutare la veridicità del calcolo della carbon footprint dell’azienda, del bilancio di sostenibilità o delle azioni intraprese dall’azienda per ridurre il proprio impatto ambientale. Occorre sottolineare che la compravendita di quote ETS non equivale a fare offsetting: l’azienda è tenuta ad acquistare quote se produce più emissioni rispetto al tetto massimo prestabilito, e può vendere le quote in eccedenza in caso in cui produca meno emissioni rispetto alla quantità massima prestabilita.Questo sistema va a premiare le aziende virtuose dal punto di vista della sostenibilità, ricorrendo a sanzioni nel caso in cui non rispettino queste regole.Non bisogna quindi confondere ETS con l'acquisto di crediti di carbonio, né con una dichiarazione volontaria come quella del CDP (infatti lo schema EU ETS è obbligatorio per legge).

‍Cosa puoi fare se la tua azienda è sottoposta a ETS

Se la tua azienda rientra nei settori sottoposti alla normativa EU ETS, impegnarsi a ridurre l’impatto ambientale non è una scelta volontaria, ma un obbligo di legge.

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